Clausole assicurative e carrozzerie fiduciarie, facciamo chiarezza.

Sicuri che le polizze che limitano gli indennizzi a chi sceglie senza vincoli il riparatore siano legali? Facciamo un po’ di chiarezza.

Tutti i carrozzieri sanno bene che non è legittimo differenziare o ridurre il risarcimento a seconda di chi ripara l’auto, sia nelle RC auto che nelle garanzie dirette.

Le clausole che prevedono franchigie o penali se l’assicurato si rivolge a carrozzerie non convenzionate sono illegittime perché vessatorie. Queste clausole infatti penalizzano il consumatore creandogli problemi nella libera scelta del riparatore, condotta illegittima e non in linea con il Codice del Consumo.

La III Sez. civile della Cassazione, con la sentenza del 15 maggio 2018 n. 11757, ha però creato un po’ di confusione perché, secondo ambienti filo assicurativi, la Corte avrebbe attraverso questa sentenza ritenuto legittime le polizze di Presto & Bene rendendo lecito quello che invece lecito non è, ovvero ridurre i risarcimenti nel caso ci si sia rivolti ad un carrozziere fiduciario.

Questa sentenza però non aveva mai sostenuto tale tesi ma si era sostanzialmente limitata a affermare che è lecito proporre polizze che non prevedono il pagamento diretto in denaro ma risarcire l’assicurato sotto forma di riparazione.

Questa primavera il tribunale di Torino, con la sentenza n 1067 del 7 marzo 2019, è ritornato sulla questione Presto & Bene, chiarendo che le polizze AP&B non legittimano la riduzione del risarcimento, poiché sono polizze che prevedono erogazioni in denaro e non la riparazione a cura e spese dell’assicuratore.

Punto molto interessante di questa sentenza infatti è proprio questo: l’assicuratore può fare, teoricamente, polizze che prevedono riparazioni in alternativa al pagamento. Deve però escludere ogni erogazione di denaro dalla polizza, specificare le modalità di riparazione e fornire garanzie sulla qualità della riparazione.

In definitiva, siete liberi di scegliere su quale carrozziere riporre la vostra fiducia. 

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Cambio pneumatici invernali | Dal 15 novembre entra in vigore l’obbligo del cambio gomme.

Cambio pneumatici invernali. Dal 15 Novembre scatta l’obbligo del montaggio gomme per l’ Italia. Ma attenzione all’estero, dove le regole cambiano.

 

Cambio pneumatici invernali

 

Dal 15 novembre scade in italia il termine ultimo per il montaggio delle gomme invernali. Diventa quindi obbligatorio su buona parte della nostra rete stradale, la dotazione invernale.

Tutte le automobili ed i mezzi pesanti non potranno circolare se non dotati di pneumatici marchiati M+S oppure catene (o calze) a bordo.

Ricordiamo che le singole ordinanze sono di natura locale ed è quindi compito degli automobilisti tenersi correntemente informati sui modi e sulle tempistiche di applicazione delle varie disposizioni.

L’obbligo è in vigore fino al 15 aprile 2018 ed è attivo su molte strade regionali (quasi tutte), provinciali e comunali, nonchè su tutte le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. (Il termine tuttavia può essere posticipato dai singoli enti proprietari delle strade a seconda delle previsioni meteo).

(Per avere tutte le informazioni inerenti le singole ordinanze vi invitiamo a consultare il sito  www.pneumaticisottocontrollo.it).

Cambio pneumatici invernali

Cambio pneumatici invernali. Quali pneumatici montare.

I pneumatici da montare sulla vettura sono quelli recanti la sigla “M+S”.

Nonostante gli M+S siano le gomme valide ai fini delle disposizioni di legge, è consigliabile scegliere pneumatici che abbiano anche il simbolo della “montagna col cristallo di neve”, identificativo delle gomme ad alte prestazioni in caso di neve o ghiaccio.

Fate molta attenzione alla marca, in quanto brand diversi forniscono prestazioni diverse, talvolta molto divergenti. Recenti test hanno dimostrato come alcuni pneumatici abbiano tempi e spazi di frenata anche di 10 o 15 metri in più rispetto ad altri.

Cambio pneumatici invernali

Perchè le gomme invernali.

Le gomme invernali sono costituite da una mescola “morbida”, che ha la peculiarità di entrare in temperatura facilmente.

Questo le consente di garantire la migliore aderenza possibile anche in condizioni estreme come ad esempio fondi ghiacciati .

Hanno inoltre una trama studiata appositamente per garantire la massima performance sulle strade invernali.

I pneumatici invernali hanno infatti intagli più profondi, che servono a fare maggior presa anche su fango e neve, permettendo poi di “espellerla” girando. Ricordatevi quindi di sostituire le gomme da neve quando lo spessore degli intagli scende sotto i 4 millimetri e comunque sempre dopo un paio di anni. (Dopo tale periodo infatti la mescola tende ad indurirsi ed a perdere le sue caratteristiche di morbidezza e, conseguenzialmente, le sue peculiarità di aderenza).

 

Cambio pneumatici invernali

Cambio pneumatici invernali. Nessun obbligo per moto e scooter.

L’obbligo di montare gomme invernali, non si applica alle due ruote.

Nonostante esistano pneumatici invernali anche per scooter e moto, la legge non prevede alcun obbligo di montarle durante la stagione invernale.

Moto, scooter e ciclomotori possono quindi liberamente circolare anche d’inverno con le gomme estive.

Attenzione però. La circolazione dei mezzi a motore a due ruote è limitata al fatto che non ci sia fondo ghiacciato, innevato, o nevicate in atto.

In presenza di queste circostanze infatti il codice della strada vieta la circolazione ai mezzi a due ruote, indipendentemente dal tipo di gomme che montano. E’ in assoluto vietato quindi la circolazione alle moto sulla neve, (anche se dotate di gomme da neve).

Cambio pneumatici invernali

Cambio pneumatici invernali. Le normative all’estero.

L’ Italia non è il solo Paese sprovvisto di una regolamentazione univoca per tutto il territorio nazionale. Molti i paesi in Europa che non hanno una normativa applicabile uniformemente a tutto il territorio.

Francia

In Francia non esiste un obbligo generale di equipaggiamento invernale.

La necessità di montare pneumatici e catene viene indicata tramite una specifica segnaletica stradale.

La necessità dell’equipaggiamento con catene viene indicato con il segnale del pneumatico bianco con catene su sfondo blu.

L’ utilizzo delle sole gomme invernali sono ammesse invece quando sono presenti segnali recanti il messaggio “pneus neige admis” oppure “pneus hiver admis”. (La segnaletica può tuttavia venire modificata in tempi brevi).

Svizzera

Anche in Svizzera non esiste un obbligo generale di equipaggiamento invernale. Vige però una norma: chi rallenta il traffico perché circola sprovvisto di dotazioni adeguate rischia di incorrere in pesanti sanzioni.

Germania

Così come la Svizzera, anche la Germania adotta lo stesso principio: l’equipaggiamento deve essere adatto alle condizioni meteorologiche.

L’obbligo di pneumatici invernali (montati su ciascuna delle quattro ruote) scatta in determinate condizioni del manto stradale:

  • quando il fondo stradale è ghiacciato;
  • fondo stradale scivoloso;
  • fondo coperto di poltiglia di neve.

Austria

Oltralpe, Vienna ha imposto l’uso dell’equipaggiamento invernale per tutte le macchine ed autocarri di stazza fino alle 3,5 tonnellate tra il primo novembre ed il 15 aprile, in caso di neve, poltiglia di neve o ghiaccio.

La circolazione è permessa esclusivamente ai mezzi dotati di pneumatici invernali, del tipo M+S, M.S oppure M&S, montati su tutte le ruote e dotate di un profilo minimo di 4 millimetri in caso di struttura radiale e 5 millimetri nel caso di struttura diagonale.

E’ previsto l’utilizzo delle catene sulle gomme estive nei casi in cui il manto stradale sia ricoperto in “maniera permanente o semipermanente di neve o ghiaccio“.

 

Cambio pneumatici invernali

divieto di fumare in auto

Divieto di Fumare in Auto | Sanzioni pesanti per i trasgressori

Dal 2 febbraio 2016 entra in vigore il nuovo D.lgs n.6 del 12 gennaio 2016 che introduce il divieto di fumare in auto in presenza di bambini e donne in gravidanza. Sanzioni sino a 500 euro per i trasgressori.

Nuovo giro di vite per tutti gli automobilisti e fumatori italiani, dopo il divieto di cellulare alla guida, dal 2 febbraio 2016 viene introdotto il nuovo divieto di fumare alla guida.

Il ddl presentato al Senato nel 2015 cerca di allinearsi così alla direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco.

 

 

divieto di fumare in auto

 

Divieto di fumare in auto: cosa dice in concreto il decreto

La nuova normativa che disciplina il divieto di fumare in auto è il decreto legislativo n.6 del 12 gennaio 2016  (entrato in vigore il 2 febbraio 2016che determina i casi in cui è vietato accendersi una sigaretta alla guida e le relative sanzioni.

Molte sono le normative e le leggi che nel tempo si sono susseguite a tutela dei non fumatori.

Prima di oggi era vietato fumare nei luoghi chiusi, nei bar, nei ristoranti e negli uffici. La legge nazionale non aveva però ancora aperto una disciplina inerente il fumo in auto.

La normativa vuole creare così un ulteriore deterrente per i fumatori, con il duplice obiettivo di tutelare la salute dei fumatori attivi e passivi e, allo stesso tempo, aumentare la sicurezza nelle strade scoraggiando i comportamenti indisciplinati degli automobilisti.

 

Divieto di fumare in auto: le ragioni della normativa

La normativa antifumo in auto mira a perseguire dunque un duplice risultato:

Da una parte la legge vuole sensibilizzare alla tutela della salute dei fumatori attivi e passivi incoraggiandoli a rinunciare alla tanto agognata sigaretta;  dall’ altra vuole aumentare la sicurezza in auto.

E’ comprovato infatti come l’atto di fumare alla guida comporti una serie di atti e comportamenti che inevitabilmente vanno ad incidere sull’attenzione ed i riflessi dei guidatori, con gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale. (Una Statistica riporta come il 15% degli incidenti stradali sono dovuti a distrazione).

 

Divieto di fumare in auto: cosa afferma la legge 

La legge si ispira alla normativa 584 dell’11 novembre del 1975 che ad oggi disciplina il divieto di fumare nei locali pubblici e negli uffici.

Sono state introdotte in decreto alcune novità fortemente sostenute dal Ministero della salute con l’obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori:

  • divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
  • divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza;
  • vietato fumare nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
  • inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori;
  • verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell’istallazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.

Tutela di donne e bambini

Il divieto di fumare in auto mira in primis a proteggere la salute dei soggetti più vulnerabili ai danni causati dal fumo passivo. Per questo la normativa pone il divieto di fumare in presenza di minori di anni 18 e di donne in stato di gravidanza.

Il decreto regolamenta 3 casi specifici:

  • fumo in presenza di minori tra i 12 ed i 18 anni;
  • in presenza di minori fino a 12 anni;
  • in presenza di donne in stato di gravidanza.

Il dlgs n.6 del 12 gennaio 2016 pubblicato in gazzetta ufficiale disciplina chiaramente i casi di divieto di fumare:

Il testo recita:

È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

  • quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  • quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.”

Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche:

  • alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni  del sistema educativo di istruzione e di formazione;
  • le pertinenze esterne delle strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri e IRCCS pediatrici;
  • le pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologia e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCCS.

Con riferimento agli automobilisti:

Il divieto di  cui al comma 1  è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento ed ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza”. (art. 24 d.lgs n.6 del 12 gennaio 2016).

 

Le sanzioni

Come detto la legge riprende la normativa 584 dell’11 novembre del 1975 disciplinante il divieto di fumare nei locali pubblici.

Le sanzioni pertanto sono disciplinate dall’art. 7 della legge del 1975, aggiornata dall’articolo 52, comma 20, della legge 448 del 2001 che così recita:

” I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 250. Nel caso in cui invece ci siano a bordo dell’auto minori di età inferiori ai 12 anni o donne in gravidanza le sanzioni raddoppiano e possono arrivare a 500 euro.

Da sottolineare come la legge non faccia riferimento agli adulti non fumatori ed agli anziani (per i quali non è prevista sanzione se sono a bordo dell’auto).

Questo fa sorgere più di un interrogativo: se l’intento è tutelare chi non fuma, un adulto non fumatore è comunque costretto a respirare fumo passivo, così come gli anziani.

La sanzione viene pagata all’autorità che ha materialmente stabilito la sanzionabilità:  Polizia di Stato, Carabinieri o Polizia Municipale.

Nessuna sanzione per l’uso di sigarette elettroniche

Il divieto di fumare in auto sembrerebbe non estendersi a coloro che fanno uso di sigarette elettroniche:

“Il presente decreto non si applica alle sigarette elettroniche ed ai contenitori di liquido di ricarica soggetti all’obbligo di autorizzazione […].” (art. 21 d.lgs n.6 del 12 gennaio 2016)

 

Una normativa che va quindi ad integrare una serie di campagne antifumo che da anni imperversano nel Paese allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e scoraggiare l’uso della sigaretta, facendo leva sul buon senso degli automobilisti fumatori ed, in ultimo, sulla forza deterrente delle pesanti sanzioni previste.